Obblighi di registrazione dei veicoli in Motorizzazione Civile: intestazione temporanea
Il legislatore con lart. 94 co. 4 bis c.d.s. e l’art. 247-bis del D.P.R. 16/12/92 n. 49 ha introdotto alcuni obblighi di comunicazione al DTT consistenti nella richiesta di aggiornamento nei casi disciplinati ed in particolare ove l’utilizzatore del veicolo a diverso titolo (comodato, locazione, disponibilità bene) è soggetto diverso dall’intestatario del veicolo stesso.
la norma consente all’utilizzatore di provvedere alla richiesta di annotazione entro trenta giorni dall’atto o fatto da cui deriva l’utilizzo stesso .
La disciplina riguarda solo atti posti in essere, anche in forma orale, dal 3 novembre 2014. La ragione della norma va ricercata nella conoscenza dei responsabili della circolazione dei veicoli. Nel caso del comodato sono esclusi dagli obblighi i componenti del nucleo familiare, purché conviventi.
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo per intestatario o dante causa si intende:
- il proprietario del veicolo, ivi compreso il “trustee”;
- il locatore/sublocatore nel caso di locazione senza conducente;
- il nudo proprietario nel caso di usufrutto;
- l’acquirente, nel caso di acquisto con patto di riservato dominio;
- il locatario nel caso di leasing.
Per quanto concerne gli aventi causa obbligati agli adempimenti, il Ministero delle Infrastrutture con la circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 chiarisce che tali sono: il comodatario, l’affidatario nel caso di custodia giudiziale, il locatario e sub locatario in caso di locazione senza conducente, gli eredi nel caso di utilizzo di veicolo intestato al de cuius e l’utilizzatore nel caso di contrattro “rent to buy”.
Si precisa inoltre che l’annotazione della intestazione temporanea presuppone l’uso esclusivo e personale de veicolo in capo all’utilizzatore. E’ dunque escluso che uno stesso veicolo possa essere cointestato a nome di due o più utilizzatori in via temporanea.








