ESAME DI REVISIONE PATENTE
Per sostenere l’esame di revisione, sia della patente che della qualificazione CQC, il candidato deve presentare istanza che ha validità annuale. Nell’arco di validità dell’istanza, è consentito, al conducente sottoposto all’obbligo di revisione per la patente di guida, di svolgere una sola prova di teoria e una sola prova pratica .
il conducente che nell’arco annuale di validità dell’istanza, sostiene la prova di teoria ma non si sottopone alla prova di guida, dovrà ripresentare nuova istanza e, sulla base di questa, sostenere entrambe le prove.
Quanto ai termini entro i quali il destinatario del provvedimento di revisione deve sottoporsi alle prove di teoria e di guida, si ritiene
(data la mancata specifica previsione da parte dell’art. 128 del codice della strada) di poter adottare il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 126 bis, comma 6, del codice della strada.
se la presentazione dell’istanza di revisione avvenisse oltre i trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revisione, l’Ufficio Motorizzazione civile può disporre la sospensione della patente di guida
, in ossequio sia a quanto stabilito dall’art. 128, comma 2, ovvero dall’art. 126 bis, comma 6, del codice della strada.
Deve, parimenti essere disposta la sospensione della patente di guida qualora il soggetto che deve sottoporsi a revisione risulti assente alle prescritte prove d’esame e siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento di revisione








